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Milano 13 Maggio 2012
La proposta di riforma della Fornero rischia di mandare sul lastrico le imprese della formazione.
Modifichiamo l'articolo 29 del d.d.l. lavoro
Leggendo tra le pieghe del DDL lavoro redatto dall'attuale reggente del Ministero del lavoro, l' art.29 prevede che le risorse per finanziare i fondi per la disoccupazione e altri sussidi(esempio il fondo di solidiarietà)siano tratte dai fondi interprofessionali.
In altre parole la Fornero vuole togliere al sistema della formazione l'unico strumento che oggi funziona:i fondi interprofessionali.
Abbiamo avviato un giro di consultazioni con le parti sociali,le parti datoriali e alcuni fondi ottenendo un fronte compatto per riscrivere l'art.29.
La nostra proposta di modifica dell'art.29 e 30 DDL Lavoro.
Art.29
(Contribuzione di finanziamento)
1. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 concorre il contributo di cui all’articolo 12, comma 6, e 28, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
2. Continuano a trovare applicazione, in relazione al contributo di cui al comma 1, le eventuali riduzioni derivanti dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro operate dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Tali contributi saranno direttamente proporzionali ai fondi residui annuali di ciascun dispositivo.
3. Per i lavoratori per i quali il contributo di cui al comma 1 non trovava applicazione, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata, a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti, alla data di entrata in vigore delle citate leggi.
4. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 1, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Art. 30 (Decadenza) inseriamo l’obbligo della formazione per una maggior qualificazione e/o riqualificazione pena la decadenza
1. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui alla presente Sezione nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di una attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all’articolo 27, comma 3;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
e) mancata partecipazione a corsi di formazione per una maggior qualificazione e/o riqualificazione concertati con le parti sociali e organizzati da enti di formazione accreditati a regioni o province
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