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Lo Statuto

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TITOLO I - Costituzione - Sede - Scopi

ART. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione Italiana delle persone fisiche, degli Enti e delle Imprese fornitrici di servizi di formazione ed orientamento, denominata “UNIONFORMAZIONE”.

ART. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Roma.
Essa può istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e uffici.

ART. 3 - AUTONOMIA
L’Associazione è autonoma rispetto ai partiti politici e alla Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro e ha i seguenti scopi:

promuovere la tutela delle prestazioni di servizi di formazione e di orientamento professionale;
rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati presso autorità, enti, istituzioni nell’ambito del settore relativo ai servizi di formazione e di orientamento professionale;
promuovere ed affermare il ruolo e la qualificazione dell’attività in parola attraverso la formazione degli addetti, lo sviluppo di accordi, la divulgazione dell’attività presso le autorità e gli utilizzatori;
promuovere organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale e nazionale sempre nell’ambito del settore relativo ai servizi di formazione e di orientamento professionale;
assistere e tutelare, anche in giudizio, in ogni materia inerente lo svolgimento dell’attività in parola, gli Associati, anche riuniti in forme associative e consortili, temporanee o permanenti;
assistere gli Associati in materia sindacale e del lavoro nei confronti di organizzazioni sindacali, enti pubblici, istituzioni pubbliche o private nonché assisterli nell’elaborazione ed interpretazione delle norme di legge riguardanti il settore formazione;
promuovere studi, ricerche, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo del settore in parola;
promuovere iniziative di collaborazione e concertazione economica tra enti ed imprese associate, utili al raggiungimento delle finalità associative;
rappresentare gli Associati in enti ed organizzazioni;
espletare ogni altro compito che, per deliberazione dell’Assemblea, sia ad essa affidato;
promuovere la sottoscrizione e la costituzione di Enti bilaterali;
promuovere e sottoscrivere contratti collettivi nazionali del settore;
promuovere la costituzione di nuovi fondi interprofessionali.


TITOLO II - Associati

ART. 5 - ASSOCIATI
Si può appartenere ad UNIONFORMAZIONE in qualità di Socio fondatore, Socio ordinario, Socio aderente e Socio onorario.
a) SOCIO FONDATORE: sono Soci fondatori tutte le Società, Enti e persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo. Il Socio fondatore deve versare una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il Socio fondatore ha diritto di voto in Assemblea purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.
Il Socio Fondatore deve vigilare sul rispetto delle prerogative dell’associazione da parte di tutti gli associati, degli organi e sul mantenimento di una linea di condotta dell’associazione conforme agli scopi per i quali l’associazione stessa è stata costituita.
b) SOCIO ORDINARIO: sono Soci ordinari tutti gli enti ed Imprese che, oltre a possedere nel proprio statuto un riferimento esplicito alla formazione professionale e/o aziendale oppure all’orientamento, siano in grado di dimostrare la preminenza da almeno un anno, all’interno della propria attività, dell’attività formativa e/o di orientamento professionale.
Il Socio ordinario acquisisce tale qualifica dopo che il Consiglio Direttivo ha deliberato la sua iscrizione nel Libro dei Soci (al massimo entro 60 gg. dalla richiesta).
Il Socio ordinario deve versare una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Socio ordinario ha diritto di voto in Assemblea purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.
c) SOCIO ADERENTE: sono Soci aderenti tutte le Società che fanno formazione al loro interno e le persone fisiche con una comprovata esperienza da almeno 3 (tre) anni nel campo della formazione e dell’orientamento, che intendono sostenere, a vario titolo, l’attività dell’Associazione.
Il Socio aderente acquisisce tale qualifica dopo che il Consiglio Direttivo ha deliberato la sua iscrizione nel Libro dei Soci (al massimo entro 60 gg. dalla richiesta).
Il Socio aderente può partecipare all’Assemblee dei Soci ed alle iniziative dell’Associazione senza diritto di voto in Assemblea.
I soci aderenti devono versare la quota annuale nella misura determinata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
d) SOCIO ONORARIO: sono Soci onorari tutte le persone fisiche che hanno acquisito meriti particolari nell’ambito delle attività interessanti l’Associazione.
Il Socio onorario viene proposto come tale all’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo e non è assoggettato ad alcuna quota associativa.
Il Socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea.

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE
a) SOCI ORDINARI: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare legale rappresentante della Società o dell’Ente.
b) SOCI ADERENTI: Nel caso di Società o di Enti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal responsabile legale della società ovvero dal responsabile dell’area formazione ed orientamento. Nel caso di persone fisiche, la domanda di adesione deve essere sottoscritta dalla persona stessa.
La domanda in tutti i casi deve contenere, oltre alle indicazioni richieste, una dichiarazione di impegno a:

osservare le norme del presente Statuto e le disposizioni deliberate dagli organi sociali e le prerogative e le linee guida che hanno ispirato i soci fondatori al momento della costituzione;
provvedere al pagamento della quota associativa che verrà deliberata a norma di Statuto;
fornire all’Associazione tutte le informazioni e le documentazioni, che verranno richieste ai fini associativi, sulle quali l’Associazione manterrà la massima riservatezza;
segnalare all’Associazione qualsiasi cambiamento rilevante della propria attività o struttura.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti presenti; in caso di maggioranza inferiore ai 2/3 (due terzi), la delibera viene demandata all’Assemblea.

ART. 7 - DURATA DELL'ADESIONE
La qualità di socio impegna l’Associato a tutti gli effetti statutari per la durata dell’intero anno solare e si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo, salvo recesso da presentarsi almeno entro il trenta di settembre dell’anno associativo.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:

per recesso secondo le modalità indicate al precedente art. 7;
per la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione ad Associato;
per la cessazione dell’attività esercitata nel settore dall’Associato;
per l’espulsione motivata da inadempienze e comportamenti non conformi alla disciplina statutaria.

Alla espulsione provvede l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.


TITOLO III - Organi dell'Associazione

ART. 9 - ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
I Vice Presidenti;
Il Tesoriere, se nominato;
Il Collegio dei Revisori, se nominato;
Il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è il luogo di dibattito e di espressione delle varie opinioni professionali e associative; è il massimo organo decisionale della volontà collettiva e le sue decisioni vincolano tutti i membri dell’Associazione.
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari, aderenti ed onorari.
Ogni anno l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa la quota di adesione dovuta dagli Associati.
Ogni Ente ed Impresa associato sarà rappresentato nell’Assemblea da un solo delegato.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell’Associazione o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
L’avviso di convocazione può essere spedito anche a mezzo e-mail o fax diretto a ciascun associato oppure mediante affissione, nella sede dell’Associazione, dell’avviso di convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e l’ordine degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in proprio o per delega.
L’Assemblea può svolgersi in seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla data fissata per la prima convocazione, e sarà valida quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto in proprio o per delega.

ART. 12 - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA
Possono partecipare all’Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative.
Per le Assemblee ordinarie le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto; in caso di delibere sull’ammissione o cessazione di Associati, la maggioranza si eleva a 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritti di voto.
Per le Assemblee straordinarie, in caso di delibere su modifiche statutarie, si richiede una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.
Il voto può essere dato anche per delega, ma ciascun Associato non potrà ricevere deleghe da più di dieci altri Associati.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea dei soci:
a) eleggere il Presidente dell’Associazione, salvo il primo nominato in sede di costituzione dell’Associazione, tra i soci aventi diritto di voto (soci fondatori e soci ordinari), ovvero anche tra soggetti esterni a questi, purchè dotati di caratteristiche e professionalità idonee al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) revocare la nomina del Presidente;
c) nominare i membri del Consiglio Direttivo, salvo i primi nominati in sede di costituzione dell’Associazione e salvo quanto previsto al successivo articolo 14, i quali sono scelti dall’Assemblea tra i rappresentanti degli associati aventi diritto di voto (soci fondatori e soci ordinari), ovvero anche tra soggetti esterni a questi, purché dotati di caratteristiche e professionalità idonee al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
d) revocare, con votazione palese, i membri del Consiglio Direttivo;
e) nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
f) discutere e deliberare, su relazione del Presidente, circa l’andamento ed il programma di attività dell’Associazione;
g) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
h) discutere e deliberare le quote di ammissione ed i contributi annuali a carico dei soci;
i) istituire e sciogliere, determinandone i compiti e la composizione: Comitati Consultivi, Delegazioni Territoriali, Gruppi di Lavoro;
l) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre organizzazioni associative;
m) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato;
n) approvare proposte demandate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto, ad esclusione del primo nominato in sede di costituzione dell’Associazione, tra i rappresentanti dei soci Fondatori e dei soci ordinari e composto da un numero variabile fra i 3 (tre) e i 11 (undici) membri, compreso il Presidente e i Vice Presidenti.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato in sede di costituzione e tale dovrà rimanere fino a che non siano gli stessi Consiglieri a chiedere all’Assemblea di variarlo in aumento o in diminuzione.
I membri del Consiglio Direttivo dovranno avere una linea di condotta coerente con le prerogative ed i fondamenti dell’associazione.
Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, l’Assemblea provvederà ad eleggere i Consiglieri mancanti secondo le medesime modalità.
Le cariche hanno la durata di 5 (cinque) anni.
Ai Soci Fondatori dell’Associazione, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche di compatibilità con l’appartenenza all’Associazione stessa, è comunque attribuita la facoltà di nominare n. 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo.
Qualora vengano a mancare simultaneamente la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio dovrà intendersi decaduto. In tal caso l’Assemblea dovrà provvedere alla elezione del Consiglio e del nuovo Presidente.
Il Consiglio deve essere convocato su invito del Presidente almeno quattro volte l’anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno o che lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri, per deliberare sulle questioni di sua competenza.
La deliberazione del Consiglio Direttivo sono valide solo in presenza della maggioranza dei componenti; alle riunioni non è ammesso partecipare per delega.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio direttivo assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consiliari nel corso di un anno solare saranno considerati decaduti.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare il programma di attività approvato dall’Assemblea, nel rispetto del bilancio preventivo della gestione, ed in particolare di deliberare su:
a) l’ammissione dei nuovi Associati o l’espulsione in base a quanto previsto dall’art. 8 (Cessazione della qualità di associato);
b) la preparazione del programma di attività e dei bilanci preventivi delle gestioni annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) la formulazione di strategie e di iniziative di interesse associativo;
d) la nomina di apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamandone a far parte, se del caso, anche persone non rappresentate in Assemblea;
e) la nomina e la revoca del Segretario Generale dell’Associazione;
f) la nomina e la revoca del Tesoriere.

ART. 16 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea per un periodo di 5 (cinque) anni. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione per gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in tale veste intrattiene i rapporti con i terzi.
Rappresenta inoltre l’Associazione in sede negoziale, giudiziale ed amministrativa e nei rapporti con le altre organizzazioni associative.
Il Presidente vigila sull’andamento dell’attività dell’Associazione, sui rapporti con il personale e su tutti gli atti amministrativi.

ART. 17 - I VICE PRESIDENTI
Il Presidente nomina i Vice Presidenti tra i membri del Consiglio Direttivo. Uno dei Vice Presidenti, sempre a scelta del Presidente, ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza, ed è definito Vicario. I Vice Presidenti esercitano le funzioni dallo stesso Presidente ad essi delegate nonchè quelle attribuite dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 - TESORIERE
Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell’Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori dei conti con un mandato della durata di tre anni rinnovabili. L’Assemblea provvederà ad eleggere un Presidente tra i membri effettivi e determinerà il compenso annuale.
Il Collegio opererà secondo le norme in materia di Collegio Sindacale.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea dei Soci, si compone di tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. Ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci.
Gli Associati possono proporre ricorso per violazione dello statuto e dei regolamenti.
La decisione del collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato salvo diversa decisione del Collegio.

ART. 21 - UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE E SEGRETARIO GENERALE
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione istituirà tutti gli uffici necessari.
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale dell’Associazione.
Il Segretario Generale rimane in carica per la durata del mandato fissata al momento della nomina.
Può essere revocato dal Consiglio Direttivo per giusta causa o per giustificato motivo.
Il Segretario Generale partecipa ai lavori dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali.
Egli è responsabile dell’attuazione delle politiche e delle strategie del Consiglio Direttivo, assicura il funzionamento della struttura organizzativa dell’Associazione, è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali, dei rapporti con il personale, della sede sociale e degli adempimenti amministrativi e contabili.


TITOLO IV - Compensi - Quote - Bilancio - Fondo - Durata - Libri e Documentazione Sociali

ART. 22 - COMPENSI ALLE CARICHE SOCIALI
L’Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario Generale dei compensi annuali e determinare le modalità per il rimborso delle spese.
Il Consiglio Direttivo darà l’incarico al Segretario Generale di provvedere all’assunzione del personale necessario secondo i preventivi approvati dall’Assemblea.
Il personale non può avere rapporti professionali diretti o indiretti con gli Associati, salva espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote di ammissione e le quote associative annuali sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo per il successivo anno sociale.
Entrambi i bilanci, di cui solo il consuntivo eventualmente corredato dalla relazione del Consiglio dei revisori, vengono inviati a cura del Presidente a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima dell’Assemblea nella quale saranno discussi.

ART. 25 - FONDO COMUNE
Le quote di ammissione e i contributi associativi, le altre entrate che all’Associazione derivino da manifestazioni, pubblicazioni od altro, nonché i beni mediante tali introiti acquistati, costituiscono il Fondo Comune dell’Associazione.
Di tale fondo non potrà essere richiesta la divisione dai singoli Associati durante la vita dell’Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione.
E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 26 - DURATA
L’Associazione ha durata illimitata fatte salve le cause di estinzione di cui all’art. 27 del Codice Civile, fermo rimanendo che lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto.

ART. 27 - LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI
Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro dei Soci" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.
In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati a cura del Presidente.
Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

ART. 28 - NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile sulle Associazioni e, in quanto compatibili ed applicabili, alle norme sulle società di capitali.

 
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